COL FALSO NOME DELLA LEGGE TOGLIAMO GLI OPERATORI DI POLIZIA DALLA STRADA

Ho passato una mattinata al Tribunale Penale di Roma per rendermi conto del problema giustizia.

Davanti ad ogni aula, ho visto – in borghese – decine di operatori delle Forze di Polizia buttati lì dalle 8,30 ad attendere di essere sentiti quali “testi”.
Se non fosse grave, si potrebbe definirla una comica.
Si, grave perché ogni mattina ci sono centinaia di operatori delle Forze dell’Ordine che anziché prestare servizio al servizio dei cittadini per prevenire-reprimere reati, passano le ore buttati lì, ad attendere.
Che cosa? Adesso vediamo.

Si chiama la causa. Il teste viene fatto uscire perché non può giustamente, assistere all’interrogatorio dell’imputato. Ma quale imputato?
E si, perché tolti quei pochi processi con detenuti, e quindi presenti, per gli altri la trafila è un’altra.
L’ufficiale giudiziario chiama l’imputato il quale – anche se presente – non lo dichiara. Perché? Perché intelligentemente, ha fatto la nomina del difensore di fiducia ma le comunicazioni ha chiesto che vengano notificate al suo indirizzo.
Certo, se poi ha cambiato casa e non lo ha comunicato, questo è un suo diritto. Ci siamo chiesti: allora cosa succede? Imbarazzo tra il Pubblico Ministero e il Giudice. “Manca la notifica.” “Manca la prova dell’ avvenuta notifica”. L’avvocato della difesa, tranquillo, non si scompone.
Ma lui, come mai è lì, ad assistere all’udienza mentre il suo cliente, imputato manca? Perché a lui è stato regolarmente notificata tanto è che sta lì e al suo cliente no?
Ma se lui è pagato per presenziare all’udienza dal suo cliente che non sarebbe informato, il difensore non dovrebbe avere il dovere di dirglielo?
Si, ma questo non vale.
Ed allora, come finisce con questo gatto che si morde la coda?
Che l’udienza viene rinviata di almeno 6 mesi e quindi andiamo avanti con i tempi per la prescrizione.
E gli operatori di Polizia citati quali testi? Chi se ne frega! Torneranno alla nuova udienza dove, di solito, ci sarà un legittimo impedimento magari per stato febbrile con nuovo rinvio, nuova citazione ed altro operatori delle Forze dell’ordine sottratti alla lotta contro la malavita, per ottemperare al dovere di presenziare all’udienza “nel nome della legge”.
E se invece non si presenta l’agente operante? Beh, con lui il discorso è diverso. Con lui, la legge è molto più chiara: gli si applica la sanzione amministrativa e lo si condanna al pagamento delle spese processuali.
Quando il processo invece si celebra, viene sentito il teste. In quel momento, veramente, c’è da piangere!
Basta pensare a quel Comandante della Stazione dei Carabinieri che, lì da mattino, alle 15,45, si sente chiedere “Cosa sa dirci della vicenda per la quale è stato citato” e lui, con aria candida, risponde “Nulla!” Attimo di smarrimento fra i presenti. “Come nulla”, incalza il P.M. d’udienza, nervoso. Ed il maresciallo, seraficamente anche se il viso è teso dalla giornata inutile passata ad attendere di testimoniare con i problemi lasciati nel territorio: “Ripeto, nulla. Ho solo firmato, 4 anni fa, una lettera di trasmissione per un’elezione di domicilio richiesta dal Pubblico Ministero per un reato commesso in altro territorio”. Gelo in sala. Ed il Giudice “Va bene, grazie, può andare”.
In altri casi, si pretende da chi ogni giorno compie decine di atti, di ricordare nei particolari, episodi avvenuti 7-8 anni fa.
Mi sono chiesto: ma i soldi della giornata lavorativa di quegli operatori rimasti lì a fare niente, chi li paga?
E la mancata vigilanza nel territorio, chi l’ha sostituita?
E per tutti gli operatori che hanno perso inutilmente la giornata tenuto conto che su circa 20 udienze, solo 4 o 5 anno fornito testimonianza quasi inutile?
Certo questo non si può imputare alla Magistratura ma ai legislatori perché se è vero che i diritti dell’imputato sono sacrosanti, la difesa dei Cittadini lo è ancora di più.
Vero è che le prove si formano in udienza,  come prevede il processo anglosassone, ma non si può prendere solo quello che ci fa piacere tralasciando il resto. 
Se al difensore di fiducia è stata notificata l’udienza, deve essere lui a farsi parte diligente ed informare il suo cliente.
Diverso per il difensore d’ufficio che potrebbe non essere stato contattato dal cliente ed allora per lui, potrebbe valere la normativa vigente. 
Ma forse questo snellirebbe il processo e si potrebbe andare avanti con la vera giustizia senza lungaggini “nel nome della legge”.
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