CRIMINALITÀ AMBIENTALE SEMPRE PIÙ INVASIVA E LEGGI SEMPRE PIÙ INADEGUATE

Il riciclaggio di capitali illeciti, come segnalato dalla Banca d’Italia, incide per il 10% del PIL; la corruzione, per la Corte dei conti, incide per 60 miliardi di euro l’anno (1000 euro per cittadino); poi: 160 miliardi l’evasione fiscale e 500 miliardi “galleggiano” nei paradisi fiscali (senza peccare di ingenuità, non si capisce perché non vengano tassati del 100×100!)
 

Certo, tutto questo influisce moltissimo sulla mancata ripresa economica del Paese, che ha un debito pubblico che è il 120% del PIL! Fenomeni come il ciclo illegale dei rifiuti e del cemento sono esiziali in epoca di crisi economica. Le organizzazioni criminali dedite ai reati contro l’ambiente,censite nel 2010, sono 290 con un fatturato di 19,3 miliardi di euro.   In particolare, il ciclo di gestione di rifiuti speciali, specie quelli pericolosi, è caratterizzato da enormi fenomeni di illegalità che risultano di difficile contrasto, anche perché il vigente sistema cartaceo di rilevazione dei dati non consente di evidenziare bene la loro movimentazione.
È questo il motivo per cui, molto opportunamente, il Ministero dell’Ambiente ha realizzato il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali-SISTRI”, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, che oltre a permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale, estende il suo campo di applicazione anche ai rifiuti urbani per la sola Regione Campania. Il SISTRI- prima inopportunamente cassato dalla prima ipotesi di Finanziaria del Governo, eppoi giustamente reinserito- grazie all’utilizzo di particolari dispositivi elettronici, presenta importanti aspetti innovativi rispetto alla precedente gestione cartacea del ciclo dei rifiuti, con la semplificazione delle procedure. Per quanto concerne la legislazione per la lotta alle ecomafie, oltremodo importante, è stato compiuto un piccolo passo avanti che comporta il coinvolgimento della Direzione Nazionale Antimafia (DNA) non più a titolo di sola analisi del fenomeno ecomafie, ma con competenze specifiche; infatti, con l’art. 11 L. 13 agosto 2010 n. 136 per il delitto di “ attività organizzata del traffico di rifiuti” previsto dall’art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni inquirenti sono state attribuite al P.M. della Procura Distrettuale Antimafia (a livello regionale), certamente più strutturata e capace di seguire fenomeni complessi, rispetto a una piccola Procura della Repubblica con a volte due soli Magistrati. Ancora molto va fatto, però, sul piano legislativo, anche se Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Decreto Legislativo 121/2011 che recepisce due direttive dell’Ue, la 2008/99 e la 2009/123. Le direttive in questione impongono, in particolare, sanzioni penali adeguate per le condotte illecite ai danni dell’ambiente. Le misure in parola sono entrate in vigore il 16 agosto.
Com’è noto, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea aveva inviato all’Italia due lettere di “messa in mora”, attraverso le quali contestava all’Italia il mancato recepimento delle due direttive. Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l’esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi un ricorso per inadempimento a causa della inadeguatezza dei dispositivi concepiti. Venendo, in particolare, ai contenuti del nuovo Decreto Legislativo, già la “Relazione Illustrativa di Accompagnamento” al testo presentato dal Governo sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega del Parlamento Nazionale, il recepimento della normativa comunitaria potrebbe costituire oggetto di un successivo “Intervento Normativo”. Davvero un’occasione perduta!
Del resto, l’esigenza di rafforzare il sistema penalistico introducendo sanzioni dotate di maggiore afflittività era stata già avvertita dal Legislatore sin dal 1997, ma in particolare, nel corso della precedente legislatura, conclusasi anzitempo nel 2008, aveva visto la presentazione del D.d.L. 24 aprile 2007, recante “Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente”, con cui si prevedeva, appunto, l’ambizioso inserimento di un autonomo Titolo VI-bis del Libro Secondo del Codice Penale dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”. Il Decreto Legislativo entrato in vigore il 16 agosto, tra l’altro, ha introdotto modifiche sia al Codice Penale sia al Codice Ambientale. Per il primo, sono stati introdotti due articoli: il 727 bis e il 733 bis, che sanzionano, rispettivamente, chi “uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta”, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, ovvero chi “distrugge un habitat all’interno di un sito protetto” con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.
 Il Decreto apporta, ancora, come riferito, modifiche anche al Codice Ambientale (Decreto Legislativo n.152/2006), sanzionando segnatamente i reati commessi in violazione della difesa del suolo, per scarichi di liquami, e violazioni sui controlli; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee; traffico illecito di rifiuti; attività organizzata dello stesso traffico illecito. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “Responsabilità per negligenza”. L’ordinamento giuridico italiano prevede la responsabilità penale delle persone fisiche e non delle persone giuridiche. Ora, recependo la direttiva 99/08, la responsabilità si estende anche all’ente, che risponderà penalmente dell’illecito commesso da un soggetto che rappresenta, individualmente o collettivamente. In sintesi, il Sindaco sarà ritenuto responsabile se l’illecito viene commesso da azienda che opera per conto dell’ Amministrazione Comunale. La sanzione prevede, anche, e molto opportunamente, l’interdizione dalla funzione pubblica fino a sei mesi e la revoca delle autorizzazioni ad operare nel campo specifico che ha generato la violazione della normativa. Al riguardo, però, non è comprensibile il criterio seguito nella selezione operata in sede di stesura del testo definitivo della “novella”, atteso che, ad esempio, è stata mantenuta la responsabilità delle persone giuridiche per violazioni eminentemente formali come quella, ad esempio, delle violazioni del sistema tracciabilità dei rifiuti. Ma, senza dubbio, l‘esclusione operata e destinata a suscitare maggior clamore riguarda le fattispecie di provocazione di un disastro ambientale riconducibili agli artt. 434 e 449 C.P. e quelle di avvelenamento di acque destinate all’alimentazione di cui agli artt. 439 e 452 dello stesso Codice Penale. Altra vistosa anomalia, soprattutto in relazione ai reati sul ciclo del cemento: dal 16 agosto, le imprese edili che trasportano rifiuti speciali in conto proprio non sono più tenute ad avere il Registro di carico e scarico, proprio perché il Decreto Legislativo 121 le esonera; esonero che appare molto di più inopportuno adesso, alla luce della manovra, che invece ha reintrodotto quest’onere dopo aver riportato in vita il registro informatico Sistri. Infatti, il registro cartaceo sarebbe stato utile ancora almeno fino a quando, da febbraio 2012, partirà ( salvo ulteriori proroghe) il SISTRI. Si auspica, ancora, concludendo, da parte di AG e PG specializzate, una mappatura delle imprese esistenti nel territori nazionale che producono il maggior quantitativo di rifiuti speciali e tossici e di quelle aziende che operano nel settore della raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, al fine di poter effettuare un’analisi economica finanziaria, cioè una black list di soggetti e ditte. Come anche la possibilità di ricorrere a rogatorie internazionali; alla possibilità di differimento dell’arresto, della cattura e del sequestro del corpo del reato, alla stregua delle indagini complesse per droga. Non parliamo, poi, del mantenimento delle intercettazioni, che se rese difficili o addirittura impossibili nella loro applicabilità, con inopportuna Legge, si provocherebbe (al di fuori di qualsiasi metafora) un vero.. …..disastro ambientale…, a tutto vantaggio delle ecomafie e dei predatori del futuro dei nostri Figli, vanificando, così, il gran lavoro effettuato da Magistratura e Polizie negli ultimi dieci anni.
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