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Sì del Senato allo ‘svuotacarceri’, dl contro sovraffollamento è legge

Adnkronos –  Roma, 19 febbraio – Via libera definitivo del Senato al decreto legge svuota-carceri. Il provvedimento approvato con 147 voti favorevoli, 95 voti contrari e nessun astenuto, diventa così legge a due giorni dalla decadenza.

La conversione in legge del decreto Cancellieri è cosa buona e giusta, necessaria e urgente. Tanto buona e giusta, e tanto necessaria e urgente che si può transigere sui suoi non pochi limiti. Che si sarebbero potuti superare in una serena discussione di merito, non funestata dalle minacce ostruzionistiche dei giustizialisti di destra e di sinistra e dalla crisi di governo”, afferma Luigi Manconi, senatore del Pd. ”In primo luogo -osserva Manconi- si doveva procedere al coordinamento delle sue disposizioni con la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. La meritoria definizione di una fattispecie autonoma per la detenzione di piccoli quantitativi di droghe, infatti, non conosce quella distinzione tra ‘droghe leggere’ e ‘droghe pesanti’ riportata in vita dalla Corte costituzionale. Il che è paradossale, trattandosi di un reato minore rispetto a quello giudicato dalla Consulta”.

”Toccherà quindi – afferma Manconi – ritornare sugli effetti della sentenza della Corte sulla legge sugli stupefacenti anche per fare chiarezza sulla sua applicazione nei confronti dei condannati in via definitiva: è mai possibile che restino in esecuzione di pene giudicate costituzionalmente illegittime? I giudici dell’esecuzione potranno dirimere la questione, ma mi preparo a depositare un disegno di legge ad hoc che, come prospettava il professor Flick, riduca per legge le pene comminate sulla base della Fini-Giovanardi”.

Questi i punti salienti del decreto:

BRACCIALETTI ELETTRONICI – Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola, non più l’eccezione. Oggi, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; d’ora in avanti dovrà prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso concreto) ne escluda la necessità. Si rovescia cioè l’onere motivazionale, con l’obiettivo di assicurare un controllo più costante e capillare senza ulteriore aggravio per le Forze di Polizia.

PICCOLO SPACCIO – L’attenuante di lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Per il piccolo spaccio, in altri termini, niente più bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come è oggi) che l’equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico-alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità.

AFFIDAMENTO IN PROVA – Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Si rafforzano inoltre i poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza.

LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE – In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L’ulteriore ‘sconto’, che comunque non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia applicato in seguito a valutazione sulla ‘meritevolezza’ del beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti (come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione).

DETENZIONE DOMICILIARE – Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme, peraltro, le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilità di fuga o la tutela della persona offesa).

ESPULSIONE DETENUTI STRANIERI – E’ ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo vi rientra (come è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione purché la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza, viene velocizzata già dall’ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.

GARANTE DEI DETENUTI – Presso il ministero della Giustizia è istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria. Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione sull’attività svolta.

RECLAMI E DIRITTI – Si va dall’ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia dell’ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell’amministrazione penitenziaria.

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