Politica
Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931 ancora valido! E altro ancora
Roma, 11 dicembre 2016 – Leggiamo un interessante articolo di Valeria Zeppilli, dell’importante “Studio Cataldi”, a seguito del processo di depenalizzazione che ha coinvolto numerosissimi reati all’inizio di quest’anno. Si pensi che si potrebbe “rispolverare”, secondo la giurista, una norma che in realtà esiste da tempo ma che a molti è sconosciuta: l’articolo 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Oggi, infatti, chi è stato vittima di uno dei comportamenti che il Decreto Legislativo numero 7/2016 ha eliminato dall’area del penalmente rilevante, non può più presentare querela e l’unico strumento che ha per trovare giustizia, ad esempio dinanzi a un’ingiuria, è quello di avviare un’azione civile per ottenere il risarcimento del danno, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tempi e costi.
Ecco, allora, che l’articolo 1 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931, colpevolmente dimenticato, potrebbe trovare dopo tanti anni un riscontro effettivo. Tale norma, infatti, dopo aver dichiarato che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha il compito di vegliare sul mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, quello di tutelare la proprietà, quello di far rispettare le leggi e i regolamenti e quello di prestare soccorso in caso di infortuni, sancisce che essa “per mezzo dei suoi Ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”. Ciò vuol dire che, per trovare giustizia in caso di ingiuria, di danneggiamento semplice e di tutte le altre fattispecie di reato spazzate via all’inizio di quest’anno, spesso potrebbe bastare davvero recarsi in un Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Dopo aver ricevuto l’esposto, infatti, la Polizia o i Carabinieri convocherebbero le parti, dando una lettura della vicenda spiegando loro cosa dice in proposito la legge e le aiuterebbero a trovare un accordo per risolvere la questione. Il verbale dell’incontro, nel quale sono riportati anche gli eventuali impegni assunti delle parti, avrebbe quindi valore di scrittura privata autenticata e potrebbe essere utilizzato per far rispettare quanto in esso contenuto, anche come confessione. Così facendo, peraltro, non solo la vittima eviterebbe i costi e i tempi di una causa, ma anche il colpevole trarrebbe indubbi vantaggi: le conseguenze economiche della sua “malefatta”, infatti, resterebbero circoscritte al risarcimento del danno e non investirebbero anche la sanzione pecuniaria civile e il pagamento delle spese legali.
Queste le novità previste dal pacchetto depenalizzazioni approvato con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” e con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”:
– l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario, l’appropriazione di cose smarrite;
– l’uso di scritture private falsificate e la distruzione di scritture private;
– il danneggiamento (art. 635 c.p.) cessa di costituire reato, salvo che sia commesso con minaccia o violenza alla persona o in occasione di manifestazioni pubbliche: in caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato;
Restano sanzionati penalmente l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi: si tratta di condotte illecite oggi molto diffuse, perché legate, ad esempio, al fenomeno dell’occupazione abusiva di alloggi o di case di villeggiatura.
Con il decreto legislativo n. 8/2016 sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del Codice Penale ed una serie di reati presenti invece nel Codice Penale stesso, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
In dettaglio, queste le fattispecie depenalizzate previste nel Codice Penale:
-atti osceni (art. 527 c.p.)
-pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.)
-rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.)
-abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
-rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.)
-atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).
La depenalizzazione, come noto, secondo la Legge, dovrebbe deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la sanzione per cui, data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l’applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla. Questo poi perché? Per la non tanto auspicata riforma della Legge sulla prescrizione del 2005 che mai fa pervenire a sentenza di Cassazione avvantaggiando per reati gravissimi delinquenti di potentati di lungo corso? Per la carenza di Magistrati e strutture? Ebbene, riteniamo che lasciando l’impianto penalistico con i necessari potenziamenti e rafforzamenti si darebbe maggiore incisività per la tutela dei Cittadini.
Altra perla recente è quella che il Governo potrà conoscere l’esito delle indagini sui politici anche nella fase in cui dovrebbero essere segrete. E questo grazie all’articolo 18 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 che prevede che, entro sei mesi dall’approvazione della legge, “al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il Capo della Polizia e i vertici delle altre Forze di Polizia riceveranno dalla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’Autorità Giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del Codice di Procedura Penale”. Le motivate preoccupazioni della Magistratura, le esterna sul Corriere, il Procuratore Capo di Torino Armando Spataro, Toga di lungo corso che in passato di indagini delicate ne ha coordinate tante, dal terrorismo alla mafia. Spataro parla di una “norma a dir poco sorprendente”, parla di “profili di incostituzionalità“, ma soprattutto di un “contrasto con alcune norme del codice di procedura penale che attribuiscono al PM il ruolo di dominus esclusivo dell’indagine”. E aggiunge: “Così il segreto investigativo diventa carta straccia“. Un ulteriore passo della “generale tendenza a spostare ogni attività verso l’Esecutivo, persino la guida della Polizia Giudiziaria”. Con una norma, conclude, che tra l’altro non prevede “alcun divieto” per le gerarchie delle Forze dell’Ordine “di riferire all’autorità politica”.
Concludendo, come vediamo, a distanza di tanti decenni, le vecchie Leggi (addirittura di “epopea” fascista) costituiscono validissimo strumento di garanzia per prevenire le turbative e per garantire l’ordine, la pace sociale e la sicurezza pubblica, pur con i cambiamenti che il Legislatore ha attuato per – a suo dire – dare risposte alle nuove esigenze di una società moderna e in evoluzione.
A ciò, si aggiunge l’ultimo provvedimento, davvero incredibile, quello delle indagini propalate…..La Politica si fermi! Attui una seria riforma a tutela dei Cittadini per bene…che sono tanti!!
E questo ribaltando il noto e tragico principio sino ad ora praticato di ” Strade insicure e carceri vuote…”