L’innovazione certamente ridurrà l’attività burocratica in quanto, fruendo del 30% di sconto, viene a decadere la possibilità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Sulla data, i cinque giorni vengono conteggiati da quella della contestazione per il pagamento immediato (possibilità di pagare con carta di credito se gli agenti operanti sono in possesso di pos, e qui è da ridere perché con la carenza di assegnazioni economiche, non si capisce come saranno approvvigionati dalla P.A.!) o dalla notifica, anche se vengono avanzate varie ipotesi per i preavvisi di contestazione (tenuto conto che il preavviso non è accertabile che venga ritirato dal contravventore e non gettato da qualcun altro) e pertanto vale la notifica come lo stesso per gli autovelox. Lo sconto ha valore anche per la circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione e si provveda ad assicurare il veicolo entro 15 giorni. Non sono invece ammessi gli sconti per le infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo o quelle relative alle violazioni connesse all’abuso di alcool alla guida. Particolare attenzione, invece, bisogna porre nel calcolare al centesimo l’importo della sanzione prevista dal codice della strada e non anche sulle spese della notifica, in quanto non si può in alcun modo arrotondare l’importo ed in più, si perde lo sconto del 30% e anche il diritto al pagamento in misura ridotta . Inoltre, verranno addebitati anche i nuovi costi di notifica, con spese e interessi della classica cartella esattoriale.