Roma, 29 aprile 2020 – Il libro di Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita, Magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura: “Giustizialisti. Così la politica lega le mani alla Magistratura”, (PaperFirst, Roma marzo 2017), si basa su un ragionamento: i politici e i giornali sostengono che la responsabilità è dei Giudici mentre il libro spiega giustamente che è del legislatore, del Governo, dei politici…
Iniziamo l’esame…
-da pag.21…””La legge sulla custodia cautelare, più volte modificata per limitarne l’ applicazione, impone, infatti, che il reato contestato abbia limiti di pena elevati (4 anni per gli arresti domiciliari e 5 anni per la custodia in carcere); prevede il divieto tassativo di disporre la custodia in carcere per i casi in cui è prevedibile che verrà concessa la sospensione condizionale della pena o che verrà irrogata in concreto una pena non superiore a 3 anni. E dunque è pressoché impossibile che un incensurato possa rimanere in carcere, salvo che non abbia commesso un reato veramente grave. Per chi deve decidere non esiste scelta: occorre applicare le leggi che il Parlamento ha approvato. Spesso i Magistrati hanno la consapevolezza che gli indagati possano commettere altri reati, ma in base alla legge se ne deve disporre la scarcerazione…Il magistrato non ha una facoltà, ma un obbligo di procedere alla scarcerazione, anche se si rende conto che la legge gli impone una scelta che gli ritiene sostanzialmente ingiusta, o quantomeno incauta. Se, infatti, fuori dei presupposti tassativamente previsti dalla legge – e fuori da qualunque interpretazione – mantenesse in carcere una persona, incorrerebbe in una severa misura disciplinare…””
-da pag.27…””Le pene non si scontano…Fin qui abbiamo parlato di coloro che vengono arrestati prima del processo. Ma una questione analoga riguarda coloro che vengono condannati in via definitiva e che ad oggi sono la larga maggioranza…La media del periodo di detenzione scontato da soggetti condannati con sentenza definitiva per il delitto di rapina a mano armata nel nostro Paese, è di appena 635 giorni (che si riducono a 441 per coloro che vengono poi ammessi alle misure alternative), meno di 2 anni. Mentre i condannati per il solo delitto di spaccio di stupefacenti hanno una media di detenzione di 761 giorni (che calano a 580 per coloro che sono stati ammessi a misure alternative), ossia comunque pari a circa due anni di permanenza in carcere. Si tratta di periodi che stanno molto al di sotto delle pene edittali minime. Anche perché su queste condanne si abbatte inevitabilmente l’effetto indulti, indultini e benefici vari concessi anche a soggetti pericolosi…””
-da pag. 35…””Il processo all’americana…Nessuna eccezione per chi viola la legge…Da quelle parti (negli USA) la regola è dunque che chi infrange la legge viene arrestato e non ci sono sconti o trattamenti differenziati per nessuno. L’ arrestato viene condotto in Tribunale dove si decide sul suo stato di libertà. Accade spesso che venga rilasciato, ma per riavere la libertà dovrà versare una cauzione, stabilita dal Giudice, a garanzia del fatto che si presenterà al processo. La libertà su cauzione normalmente riguarda soggetti non particolarmente pericolosi che hanno commesso fatti per i quali in Italia non si procederebbe neppure all’ arresto… Vi è poi un rigoroso rispetto per il ruolo del Giudice. Anche se questo è pur sempre una persona, che può sbagliare e dunque può essere anche incriminato qualora commetta un reato nell’esercizio delle sue funzioni. Egli è intangibile. Nessuno può permettersi di offenderlo o metterne in discussione l’autorità. Non solo l’imputato ma anche i lawyers (gli avvocati), e l’attorney (il pubblico ministero) gli devono rispetto e possono essere direttamente sanzionati dal giudice se gli mancano di riguardo…””
-da pag.60…””Delinquere in Italia conviene…E così, per fare un esempio, se per una rapina in un’abitazione in Romania rischi 30 anni di duro carcere, in Italia puoi cavartela con quattro che, al netto della liberazione anticipata e della possibilità di ottenere l’affidamento in prova, si riducono nè più nè meno che a qualche dozzina di mesi. Il tutto in un istituto in cui viene garantito il trattamento dei nuovi giunti e qualche opportunità di lavoro e di svago previsti dalla nostra organizzazione penitenziaria. In queste condizioni perché mai i criminali stranieri dovrebbero organizzare rapine in patria, dove c’è molta meno ricchezza da aggredire e un ben più alto rischio di finire davanti a una giustizia inflessibile e rigorosa? …
Ma la questione dell’immigrazione ha provocato altri rilevanti paradossi nel nostro sistema giudiziario. Infatti, nonostante il nostro sistema processuale soffra di una evidente lentezza e non sia in grado di far fronte nei tempi accettabili alla definizione dei processi, si è assistito anche al tentativo di spostare nell’ambito dell’attività giudiziaria compiti e funzioni tipiche della sicurezza e della politica internazionale. Ebbene, per scoraggiare l’immigrazione clandestina, nel nostro Paese cosa si è pensato di fare? Qui è stata introdotta una fatti specie penale – ovviamente punibile con una sanzione che prevede un processo a piede libero – come se ciò potesse essere un deterrente per scoraggiare chi aveva rischiato la vita per raggiungere l’Italia. Si è pensato che un “processetto” a piede libero, lungo e burocratico, potesse servire a dissuadere chi aveva attraversato il Mediterraneo sui barconi. L’effetto è stato quello di intasare Tribunali e Procure incardinando inutili procedimenti, con enormi costi di gestione anche legati alle difficoltà connesse alla lingua…””
-da pag.72…””Il costo della corruzione… La corruzione ha messo in ginocchio la nostra economia, rendendo l’Italia un Paese dove non è conveniente investire. I costi diretti della corruzione, stimati dalla Corte dei Conti, raggiungono numeri impressionanti. In base alle rilevazioni ufficiali, frutto anche di valutazioni incrociate, essi arriverebbero a raggiungere i 60 miliardi di euro. Si tratta di una cifra che, se parametrata all’incidenza della corruzione in tutta Europa, che è pari a 120 miliardi, porterebbe il fenomeno a incidere nel nostro Paese per circa il 50% dell’intero importo del fatturato illegale di tutto il continente…””
-da pag.77…””Il finanziamento della politica… Un problema enorme connesso alla corruzione è sempre stato quello del finanziamento della politica. Quando nel 1992 iniziò l’inchiesta ‘Mani Pulite’. la sorpresa riguardò più che altro l’entità delle cifre e la dimensione del fenomeno perché in realtà, sul piano della conoscenza privata dei cittadini vi era una forte consapevolezza che quel sistema di pagamento di denaro connesso alla concessione di appalti, esisteva da tempo. Ma mentre il nostro Paese viveva con difficoltà di ogni genere la presenza invasiva del fenomeno della corruzione, l’economia stentava e gli investitori esteri venivano tenuti distanti a causa dei suoi costi diretti e indiretti, poco o nulla veniva fatto di concreto. E anzi i processi avviati con grande difficoltà che riguardavano personaggi in vista, venivano condizionati dalla approvazione di leggi di natura personale. Accanto alla legge ex-Cirielli sulla “prescrizione breve”, che comportava l’estinzione dei procedimenti a carico di molti indagati, venivano assunte contestualmente altre iniziative con l’intento di impedire condanne specifiche. Tra queste, la legge denominata “lodo Alfano” che prevedeva la sospensione dei processi in corso, per la quattro più alte cariche dello Stato, anche se riguardanti fatti antecedenti rispetto all’assunzione della carica. Oppure le legge del 2010 sul “legittimo impedimento” a comparire in udienza per il Presidente del Consiglio e i Ministri. Entrambe le leggi approvate dal Parlamento ma poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta…””
-da pag.106…””Più prescrizione per tutti…Il dato sul numero abnorme dei processi generati dal ricorso patologico alla giustizia, comprende naturalmente sia il settore penale che quello civile. Per questo motivo l’Italia è al 157° posto per la durata dei procedimenti e per l’inefficienza della giustizia, preceduta da Togo, Isole Comore, Indonesia e Kosovo, sulla base di quanto rilevato nel rapporto annuale Doing business della Banca mondiale del 2011, dedicato alla classifica dei Paesi dove conviene investire. Abbiamo già spiegato come e perché il lavoro dei Magistrati italiani non basti a risolvere il problema.Una frequente e comune causa di definizione dei nostri processi penali è la prescrizione… Nel dicembre del 2005, mentre erano pendenti i processi Mediaset, è stata varata una riforma della prescrizione che ne ha ridotto i termini, influendo anche in quel procedimento che vedeva imputato Silvio Berlusconi. Una riforma che andava sotto il nome di Cirielli, ma venne poi denominata ex-Cirielli, perché persino il suo relatore – dopo che il testo subì le modifiche che la condussero all’approvazione finale – ebbe a rinnegarla e ne prese le distanze. Mentre prima della riforma un procedimento per un reato per cui era prevista una pena massima di 5 anni si sarebbe prescritto in dieci anni, adesso si veniva a prescrivere in sei. E quei reati per i quali la prescrizione in precedenza sarebbe stata di 15 anni, da quel momento in poi si sarebbero prescritti in 10. Ma la cosa più assurda è che è stato ridotto il termine prorogato dal compimento di determinati atti, così costringendo i giudici a celebrare processi certamente destinati alla prescrizione…””
-da pag.130…””Vessazioni politiche… Lo schema reale dei rapporti di forza che possono determinarsi tra poteri e giustizia e che emerge solo quando il Magistrato si rifiuta di assecondare gli interessi di quei poteri. Egli dunque, al di là di quanto prevedono sulla carta le normative generali, deve trovarsi in una condizione di forza e di stabilità per resistere alle pressioni. E ciò nell’interesse dei cittadini che altrimenti non vedrebbero alcun rimedio alla violazione dei loro diritti. Ma intanto sullo sfondo c’è la nuova legge sulla responsabilità civile; poi c’è la questione del carico di lavoro: ci sono altri processi da definire, che possono gravare fino a determinare una situazione ingestibile, il cui pronto e regolare smaltimento gli può essere contestato. E poi le riforme sul taglio unilaterale delle ferie e degli stipendi. In queste condizioni occorre chiedersi quanta“indipendenza” rimanga al giudice per tutelare diritti di singoli che quasi tutti vorrebbero sacrificare. Quindi, è sufficiente il principio dell’indipendenza e dell’autonomia così come è descritto nella nostra Costituzione, per difendere il Giudice e i diritti individuali che è chiamato a tutelare?””
-da pag.145…””Le porte (aperte) delle carceri… La gestione delle carceri per il nostro Paese è sempre stata una punto debole. Pressati dall’emergenza, infatti, i governi hanno sempre rinunciato ad agire sul cuore del problema: un sistema penale che non funziona: che produce brevi e a volte inutili detenzioni di soggetti di scarsa pericolosità; che è spesso clemente anche con chi commette reati di una certa gravità. E neppure l’azione di governo è stata in grado di aumentare la recettività degli spazi detentivi, per farli corrispondere alla pretesa di punizione che sta scritta sulle leggi penali.Si è sempre preferito agire sui sintomi: svuotare le carceri nel modo più rapido per evitare noie con l’Europa. Nel 2010, quando erano detenute 67.961 persone, la capienza massima prevista venne calcolata intorno ai 45.000 posti regolamentari. In quella circostanza il Presidente del Consiglio Berlusconi con un decreto emesso il 13 gennaio 2010 dichiarò lo stato di emergenza nazionale per la durata di un anno. Con una successiva ordinanza nominò un Commissario delegato al Ministero della Giustizia incaricato di elaborare un piano d’intervento denominato “Piano carceri” che prevedeva la costruzione di11 nuovi istituti penitenziari e 20 padiglioni all’interno di strutture già esistenti, con la creazione di 9.150 posti e l’assunzione di 2.000 nuovi agenti penitenziari. Lo stato di emergenza nazionale fu prorogato due volte e alla data del 13 aprile2012 le carceri italiane ospitavano 66.585 detenuti, con una capienza pressoché invariata e un tasso di sovraffolamento del 148%. Il piano carceri, benché varato con somma urgenza e con criteri di grande segretezza, non produsse quindi alcun risultato e fallì miseramente. Nel frattempo gli organici della Polizia Penitenziaria continuavano a calare non essendo rimpiazzati i molti agenti che andavano in pensione. Per di più, per evitare le conseguenze dell’infrazione delle regole europee, lo Stato italiano dovette adeguarsi a quanto gli veniva imposto dalla Cedu: adottare le misure per ridurre il sovraffollamento e al tempo stesso provvedere al ristoro per i detenuti che avevano sofferto di spazi stretti. Rimedi preventivi e compensativi che, dovevano “coesistere in modo complementare” ma che non potevano essere suggeriti dalla Corte di Strasburgo, ma andavano individuati dal nostro Paese. Il Governo, alla cui guida nel frattempo era andato Enrico Letta, approvò per questo il decreto legge del 23 dicembre 2013…””
Sin qui l’interessante libro.Ora come di consueto piccole integrazioni e commenti…
La nuova Legge sulla prescrizione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2020, proposta dal primo Governo Conte e contenuta nel disegno di legge anticorruzione, il cosiddetto “Spazzacorrotti”. La novità importante fa riferimento all’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna. La prescrizione quindi decorrerà dal giorno in cui il fatto è stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa sentenza.
Qui, ricordiamo “La promessa tradita”, un articolo su “Micromega” (rivista bimestrale n. 2/2016) che fa riferimento all’interessante e condivisibilissima allocuzione del Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario…”La realtà mette a nudo che non solo l’amministrazione della Giustizia non riesce a promuove maggiore giustizia sociale, ma che il sistema penale ordinario appare sempre meno in grado di assolvere adeguatamente lo scopo di prevenire il crimine tramite la deterrenza delle pene, di reprimerlo riaffermando il principio di responsabilità individuale con l’irrogazione della pena. Ho fatto non a caso riferimento al sistema penale ordinario, giacché invece lo speciale regime giuridico penale messo a punto dal legislatore per il contrasto al crimine organizzato, ha per fortuna sottratto questo importante settore allo stesso destino di impotenza riservato invece alla giurisdizione penale ordinaria. Basti solo considerare al riguardo che, ad esempio, l’art. 157 c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i reati di mafia… E in crescita è anche il fenomeno dei reati sommersi, cioè dei reati che non vengono denunciati dai cittadini per una persistente sfiducia nelle istituzioni.
Quanto al versante della prevenzione, è superfluo ripetere come l’attuale regime giuridico della prescrizione, unico nel panorama mondiale, sortisca l’effetto di depotenziare la reale efficacia deterrente dell’amplissima fascia di reati puniti con la pena sino a sei anni, la gran parte dei quali destinati a prescriversi perché accertati a distanza di anni dalla loro consumazione, con un tempo residuo prima della loro estinzione talmente esiguo da rendere impossibile percorrere tutti i gradi del giudizio, pervenendo a sentenza definitiva. Il crollo statistico delle condanne definitive per reati contro la P.A. rientranti in tale fascia dopo l’entrata in vigore della Legge Cirielli (del 2005), è solo uno degli indici più eloquenti dell’arretramento dello Stato. Dall’analisi della composizione della popolazione carceraria compiuta dal DAP, emerge che il numero complessivo dei detenuti in espiazione definitiva per reati in parola è statisticamente irrilevante e assolutamente incompatibile con la dimensione di massa della corruzione, della criminalità fiscale e quella economica. Basti solo considerare, per avere una pietra di paragone, che in Germania i detenuti per reati economici e finanziari sono circa 8 mila mentre in Italia si aggirano intorno ai 200… Alla prova dei fatti, in buona parte si sono sfollate le carceri, ma è elevato il rischio che si siano contemporaneamente riaffollate le strade e le città di condannati per nulla rieducati, per nulla reinseriti socialmente, e, nella sostanza, riconsegnati a un destino di emarginazione sociale e di precarietà esistenziale, anticamera del loro pendolare ritorno al crimine anche come forma di autosussistenza…”. Sin qui, il Procuratore Generale di Palermo Scarpinato.
Ora, concludendo, consideriamo che da anni la classe politica vuole che la Magistratura sia soggetta al proprio controllo. Addirittura due ex Ministri, Alfano e Castelli, in tv nella primavera del 2011, sorprendentemente dissero che ” Il nostro diritto prevede due poteri e un ordine, che è quello della Magistratura”. Quindi un Ordine, anziché uno dei tre poteri su cui si fonda una Democrazia moderna, lasciando intendere una declassificazione e una subordinazione. Si tratta della stessa teorizzazione che Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, pubblicamente si chiese come fosse possibile che un Magistrato, semplice funzionario dello Stato (sic!) vincitore di concorso pubblico giunga ad incriminare ed eventualmente condannare chi eletto dal popolo è legittimato a governare il Paese. Probabilmente, non ricordava che è proprio la Costituzione che prevede il concorso pubblico per l’accesso in Magistratura a garanzia di indipendenza dell’Ordine Giudiziario e della sua estraneità alle logiche e agli interessi della politica.