Roma, 02 marzo ore 19:19NEWS – Finalmente una richiesta di fiducia seria. Con l’approvazione al Senato, (149 si, 3 contrari e 15 astenuti), anche l’Italia ha il suo reato di omicidio stradale.
Fondamentalmente, l’omicidio stradale è basato su tre gradazioni.
La prima, nell’ipotesi base, quella già prevista (da 2 a 7 anni), quando cioe’ la morte sia stata causata violando il codice della strada.
La morte causata dalla guida di una persona in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischiera’ da 8 a 12 anni di carcere.
La pena della reclusione da 5 a 10 anni sarà invece comminata per l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
La pena può aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere.
Ecco le altre novità del testo approvato.
Lesioni Stradali – Se chi guida è ubriaco o drogato le pene vanno da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Conducenti Mezzi Pesanti – In considerazione della pericolosità del mezzo, ai camionisti e agli autisti di autobus, si applica l’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
Fuga del conducente – Qualora il conducente fugge dopo l’incidente, è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Ulteriori aggravanti sono previste per la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
Revoca della patente – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Sarà possibile conseguire una nuova patente solo dopo 15 anni in caso di omicidio o 5 anni per lesioni. Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Raddoppio della prescrizione – Per il nuovo reato di omicidio stradale, è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (tasso alcolemico elevato e stupefacenti). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive – Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.